Comitato per la valutazione dei docenti

 

Il “Comitato per la valutazione del servizio dei docenti”, previsto già dall’art. 8 del DPR 416/1974, poi disciplinato dall’art. 11 del DLgs 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, rinominato ora “Comitato per la valutazione dei docenti” è previsto dal comma 129 dell’art. 1 della Legge 107/2015, secondo la quale "il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri".

La durata in carica dell’organo collegiale è di tre anni scolastici e la presidenza spetta al dirigente scolastico.

I componenti dell’organo sono complessivamente sette: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori (scelti dal consiglio di istituto) e un componente esterno (individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici).

I compiti del Comitato per la valutazione dei docenti sono i seguenti:

- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art. 11;

- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 129 dell’art. 1 della Legge 107/2015 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria.

- valutare il servizio di cui all’art. 448 del DLgs 297/1994 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico;

- esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del DLgs 297/1994 (Riabilitazione).

Per le due ultime fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori.

Nel caso che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato, questi viene sostituito mediante nomina di un supplente da parte del Consiglio di istituto.

La legge 107/2015, nel modificare denominazione, compiti e composizione del Comitato, non interviene a specificare in che modo debbano essere individuati i suoi membri dai vari organi preposti a farlo (Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto, Ufficio scolastico regionale). Tenuto però conto che l’OM 215/1991 prevedeva che i membri del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti venissero formalmente eletti tra i membri del Collegio dei docenti, per analogia si è ritenuto opportuno che sia nel caso del Collegio dei docenti sia in quello del Consiglio d'Istituto, l’individuazione dei membri del Comitato di valutazione dei docenti avvenga per elezione.